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Statuto della “Volta Softair Team” Titolo I Denominazione,
sede, oggetto e durata Articolo 1 - Denominazione e sede 1.
È
costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del
codice civile e nel D. Lgs. 36/2021 e ss. mod., un’associazione sportiva
dilettantistica denominata “Volta Softair Team”, in breve: V.S.T. “A.S.D.”
(d’ora in poi “Associazione”), attualmente senza personalità giuridica che si
riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell’articolo
14, D. Lgs. 39/2021, con sede in Stanghella (Pd)via Giuseppe Verdi 22. 2.
La
variazione dell’indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata
dall’organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del
presente statuto potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici
sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all’estero. 3.
Nella
denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della
locuzione “associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo ASD. 4.
L’Associazione
sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il
31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione all’ente
affiliante riguardante l’aggiornamento dei dati ai sensi dell’articolo 6.3, D. Lgs.
39/2021, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica
intervenuta nell’anno precedente. Articolo 2 – Oggetto 1.
L’Associazione
è apolitica e non ha scopo di lucro. 2.
Durante la
vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto
o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. 3.
L’Associazione
è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza
dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche
associative. 4.
L’Associazione,
riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D. Lgs. 36/2021,
esercita in via stabile e principale l’organizzazione e gestione di attività
sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la
preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica; ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D. Lgs.36/2021.
Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività
sportive dilettantistiche connesse alle discipline Softair e più in generale
delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle
disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal
Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come
mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione
di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della
detta disciplina. 5. Per il miglior raggiungimento degli scopi
sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere, prevalentemente in favore
dei propri associati, l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il
perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline
sopra indicata. 6.
Nei limiti
previsti dall’articolo 9, D. Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è
facoltà dell’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché
strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a
mero titolo esemplificativo: a.
attività
ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di
un posto di ristoro; b.
la
gestione di centri benessere o fisioterapici; c.
la vendita
di articoli sportivi; d.
la
promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale,
l’attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di
riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo
svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di
mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione
ritenuto idoneo. 7.
L’Associazione
garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle
assemblee federali per consentire loro l’elezione dei propri rappresentanti in
consiglio federale. 8.
L'Associazione
potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi
compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i
quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti. 9.
L’Associazione
accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle
direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle
federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o
discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi.
L’associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle
federazioni internazionali di riferimento in merito all’attività sportiva
praticata. L’associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti
disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di
promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo
carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in
tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti
alla vita della associazione sportiva. 10. L’Associazione si impegna inoltre a garantire
l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle
federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in
generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza
di genere ai sensi dell’articolo 16, D. Lgs. 39/2021. Articolo 3 – Durata 1.
L’Associazione
ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera
dell’assemblea straordinaria degli associati. TITOLO
II Della
vita associativa Articolo 4 - Domanda di ammissione 1.
Possono
far parte dell’Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne
facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale,
civile e sportiva. 2.
Ai fini
sportivi, per “irreprensibile condotta” deve intendersi a titolo
esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della
lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato
all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito
sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità,
del decoro e del prestigio dell’associazione, oltre che delle competenti
autorità sportive. 3.
Viene
espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto
associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso. 4.
Chi
intenda aderire all’Associazione deve presentare domanda scritta su apposito
modulo al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal
medesimo consiglio, recante, tra l’altro, un indirizzo di posta elettronica in
corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la
dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno a
osservarne statuto e regolamenti. 5.
La
qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di
ammissione. 6.
In ogni
caso, il consiglio direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere
all’esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente
comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l’interessato può proporre
reclamo all’Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione
del diniego. 7.
La deliberazione
di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli
associati tenuto a cura del consiglio direttivo. 8.
La
qualifica di associato, ben distinta da quella di “tesserato” che consegue
all’atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico),
per il tramite dell’associazione, aderisce alla FSN o EPS di riferimento per lo
sport praticato e che non dà diritto a partecipare alla vita dell’associazione,
è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo. 9.
Le quote
associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili
agli associati. 10. In caso di domanda di ammissione a socio
presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la
responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a
tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa
per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. 11. L’Assemblea può deliberare che, all’atto della
prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota
associativa prevista per l’esercizio in cui è stata presentata la domanda,
anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa
Assemblea. 12. Con la sottoscrizione della domanda di
ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli
organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa
certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta. Articolo 5 — Diritti e doveri dei soci 1.
Tutti i
soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna,
che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. 2.
In
particolare, i soci hanno: a.
il diritto
a partecipare alle attività associative; b.
il diritto
di voto per l’approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti
e per la nomina degli organi sociali dell’Associazione; c.
il diritto
di voto per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale; d.
il diritto
di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali; e.
il diritto
di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio
direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in
maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per
i soci il suo concreto esercizio. 3.
Il minore
esercita il diritto di partecipazione nell’Assemblea mediante il genitore,
anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi
del precedente articolo 5.10. 4.
Il diritto
all’elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla
prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. 5.
I soci
sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi
deliberati dal consiglio direttivo e dall’assemblea, nonché al rispetto delle
norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate
dal consiglio direttivo. Articolo 6 - Decadenza dei soci 1.
La
qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione. 2.
L’associato
può in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volontà di
recedere dall’Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno
successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal
consiglio direttivo. 3.
Gli
associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non
provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine
stabilito annualmente dal consiglio direttivo. 4.
Nel caso
di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi
dell’Associazione l’associato può essere escluso con deliberazione motivata del
consiglio direttivo, comunicata allo interessato, il quale può presentare,
entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso
all’Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della
sua successiva seduta. 5.
Il
provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell’assemblea
che esaminerà l’eventuale impugnazione in contraddittorio con l’interessato. 6.
La perdita
per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest’ultimo
alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati
all’Associazione. TITOLO
III Degli
organi associativi Articolo 7 – Organi sociali 1.
L’ordinamento
interno dell’Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza
dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive. 2.
Sono
organi dell’Associazione: a.
l’assemblea
generale degli associati; b.
il
presidente; c.
il consiglio
direttivo; d.
il
collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti, qualora
istituito. Articolo 8 - Convocazione e funzionamento
dell’assemblea generale 1.
L’assemblea
generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. 2.
L’assemblea
è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno
3 mesi e in regola con il versamento delle quote associative. 3.
L’assemblea
è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell’Associazione
o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal
consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria. 4.
La
convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio
direttivo da: a.
almeno la
metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative
e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne
propongono l’ordine del giorno; b.
almeno la
metà più 1 dei componenti il consiglio direttivo. 5.
L’assemblea
dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo
idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. 6.
Sono
ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell’articolo 14 del presente
statuto. 7.
L’Assemblea,
sia ordinaria che straordinaria, viene convocata, mediante avviso affisso nella
sede dell’associazione e contestuale e-mail spedita all’indirizzo di posta
elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno 8 giorni
di anticipo rispetto alla data della riunione. 8.
L’avviso di
convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l’ordine del giorno.
L’avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento
della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un’ora dalla prima
convocazione. 9.
L’Assemblea,
quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli
associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti
gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. 10. L’Assemblea è presieduta dal presidente del
consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure,
in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla
persona di volta in volta designata dagli intervenuti. 11. Il presidente dirige e regola le discussioni e
stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. 12. L’Associazione tiene, a cura del consiglio
direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui
devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico. 13. L’assemblea nomina un segretario e, se
necessario, uno o più scrutatori. 14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito
verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati,
dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti
gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a
garantirne la massima diffusione. 15. Laddove l’Assemblea abbia carattere elettivo
delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia
del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l’Associazione è
affiliata. 16. L’assistenza del segretario non è necessaria
quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio. 17. L’Assemblea delibera sui punti contenuti
nell’ordine del giorno. 18. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si
intendano presentare all’Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da
almeno 10 soci e presentate al presidente almeno 10 giorni prima della data
fissata per l’adunanza. 19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell’ordine
del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono
essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell’Assemblea e possono
essere inserite nell’ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti. Articolo 9 - Partecipazione all’assemblea 1.
Potranno
prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i
soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non
soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. 2.
Ogni socio
ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega
scritta, un altro associato. Articolo 10 – Assemblea ordinaria 1.
L’assemblea
deve essere convocata almeno 1 volta all’anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio
sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio
preventivo. 2.
Fino al
momento dell’approvazione del preventivo il consiglio direttivo è autorizzato
all’esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l’anno
precedente, suddiviso in dodicesimi. 3.
In
particolare, l’Assemblea ordinaria: a.
nomina e
revoca il presidente e i componenti del consiglio direttivo previa definizione
del loro numero; b.
approva il
bilancio preventivo e consuntivo di esercizio; c.
determina
gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e
delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti; d.
nomina e
revoca, qualora previsto, i componenti dell’organo di controllo; e.
delibera
sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di
responsabilità nei loro confronti; f.
delibera
sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione
eventualmente impugnate; g.
individua
le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti
dalla legge, possono essere svolte
dall’Associazione; h.
delibera
in merito l’approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli
organizzativi di cui al comma 2,
articolo 16, D. Lgs. 36/2021; i.
delibera
sull’ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla
legge o dal presente statuto. Articolo 11 - Assemblea straordinaria 1.
L’Assemblea
straordinaria delibera: a.
sull’approvazione
e sulle proposte di modifica dello statuto; b.
sulla
trasformazione, anche ai sensi dell’articolo 28 dello statuto, la fusione e lo
scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio; c.
sui
diritti reali immobiliari; d.
sulla
elezione del consiglio direttivo decaduto; e.
sugli
altri argomenti posti all’ordine del giorno attinenti atti di straordinaria
amministrazione. Articolo 12 – Validità assembleare 1.
L’assemblea
ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della
maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente
con voto della maggioranza dei presenti. 2.
L’assemblea
straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono
presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti. 3.
Trascorsa
almeno 1 ora dalla prima convocazione sia l’assemblea ordinaria che l’assemblea
straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli
associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti. 4.
Per deliberare
lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il
voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell’articolo 21, cod.
civ.. Articolo 13 – Audio/video Assemblee 1.
È
possibile tenere le riunioni dell’Assemblea, con interventi dislocati in più
luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui
dovrà essere dato atto nei relativi verbali. In tutti i luoghi audio/video
collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle
presenze. 2.
È in ogni
caso necessario che: a.
comunque
debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della
riunione; b.
vi sia la
possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo
svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle
votazioni; c.
venga
garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione; d.
venga
garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di
opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i
documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l’adunanza; e.
sia
garantita la possibilità di partecipare alle votazioni; f.
sia
consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in
maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno
nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti; g.
vengano
indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video
collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono
affluire. 3.
In
presenza dei suddetti presupposti, l’assemblea si considera tenuta nel luogo in
cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della
riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul
relativo libro. 4.
In caso di
assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video
collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente
dell’assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in
ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è
in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie
funzioni. Articolo 14 - Il consiglio direttivo 1.
Il
consiglio direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e
cura collegialmente l’esercizio dell’attività associativa. 2.
Il
consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri
eletti dall’Assemblea, ivi compreso il presidente. 3.
Il
consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il vicepresidente, il segretario
e il tesoriere; queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla
stessa persona. 4.
I
consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea
elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata
convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del
consiglio direttivo uscente. 5.
La
presenza alla prima riunione dell’associato eletto costituisce formale
accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi
dimissionari. 6.
È fatto
divieto agli amministratori dell’Associazione di ricoprire qualsiasi carica in
altre società o associazioni sportive dilettantistiche
nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva
associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni. 7.
Il
consiglio direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono
rieleggibili. 8.
La
rappresentanza legale dell’Associazione spetta istituzionalmente al presidente
del consiglio direttivo, che cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e
del consiglio direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri
designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione. 9.
Il
presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo
salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile. 10.
Il
consiglio direttivo potrà avere luogo altresì “da remoto” ai sensi del
precedente articolo 14 dello statuto. 11.
Le
riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le
deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. 12.
In caso di
parità prevale il voto di chi presiede. 13.
Tutte le
cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all’articolo 8.2,
D. Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all’articolo 3.2, ultimo
periodo, D. Lgs. 112/2017. 14.
Il
consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e
deliberazioni. 15.
Le
deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale
sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. 16.
Il verbale
deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità
ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima
diffusione. Articolo 15 – Dimissioni e cause di decadenza
del consiglio direttivo e del presidente 1.
Il
consiglio direttivo decade: a.
per
dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti; b.
per
dimissioni o impedimento definitivo del presidente; c.
per
contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi
componenti; d.
per
mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte
dell’Assemblea. 2.
In queste
ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o
vacanza, il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano,
dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell’Assemblea, da
celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria
amministrazione. 3.
Fino alla
sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria
amministrazione, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di
prorogatio. 4.
Nel caso
in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a
mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del
consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il
subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di
consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla
prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri
vacanti. 5.
Oltre che
nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente decade: a.
per
dimissioni; b.
per
vacanza, a qualsivoglia causa dovuta. 6.
In queste
ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano,
dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell’Assemblea, da
celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria
amministrazione. 7.
Fino alla
sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria
amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal
consigliere più anziano, in regime di prorogatio. Articolo 16 – Convocazione del consiglio
direttivo 1.
Il
consiglio direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno 1 volta
l’anno su iniziativa del Presidente e straordinariamente o la maggioranza dei
consiglieri ne chiedono la convocazione. Articolo 17 – Compiti del consiglio
direttivo 1.
Il
consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria
dell’Associazione. A esso competono in
particolare: a. la redazione annuale e la presentazione in
Assemblea, del bilancio consuntivo dell’attività svolta nel corso dell’anno
solare precedente e di quello preventivo; b. indire le assemblee ordinarie dei soci da
convocarsi almeno 1 volta all’anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel
rispetto del presente statuto; c. determinare l’importo delle quote associative; d. assumere le decisioni inerenti spese ordinarie
di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione; e.
assumere
le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e
commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità
istituzionali dell’Associazione; f.
assumere
le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e coordinamento
dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione nonché
di eventuali volontari e curare l’esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs.
36/2021 in materia di lavoro sportivo; g.
la
presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel
nuovo anno sociale; h.
l’elaborazione
di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei
regolamenti sociali; i.
l’istituzione
di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati,
federazioni e altri enti; j.
la facoltà
di nominare tra gli associati, soggetti esterni all’ambito consigliare,
delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal
consiglio direttivo stesso; k.
redigere
gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre
all’approvazione dell’assemblea degli associati; l.
adottare
provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli
dinanzi all’assemblea; m.
delibera
sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione; n.
nomina il
responsabile della protezione dei minori di cui all’articolo 33, comma 6,
D.Lgs. 36/2021; o.
qualsiasi
altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia
espressamente attribuita agli altri organi Articolo 18 - Il presidente 1.
Il
presidente è eletto dall’Assemblea con la maggioranza dei voti dei
presenti/rappresentati. 2.
Dura in
carica 4 anni ed è rieleggibile. 3.
Egli
presiede l’Assemblea ed il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione,
vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei
quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza. 4.
Ha la
rappresentanza legale dell’Associazione. 5.
Nei casi
di urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica
da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque
entro 30 giorni dalla decisione. Articolo 19 - Il vicepresidente 1.
Il
vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a
maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il presidente in caso di
sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga
espressamente delegato. Articolo 20 - Il segretario e il
tesoriere 1.
Le
funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa
persona. 2.
Qualora
esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a
svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del
medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a
rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal
segretario o dal vicepresidente. 3.
Il
segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è
sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente. 4.
Il
segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la
trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni
del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento
dei soci e attende alla corrispondenza. 5.
Al
tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi
e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i
relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le
spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento. 6.
Il
tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione
redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli
adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri
membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e
finanziari. 7.
Al
tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei
conti finanziari di cassa, banca,
crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti
esigibili. Articolo 21 – Organo di revisione 1.
L’organo
di revisione può essere eletto dall’Assemblea. Può essere sia monocratico che
collegiale e resta in carica 3 anni. 2.
Controlla
l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le
scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto. 3.
Partecipa
alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto,
ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. 4.
Tale
organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e
amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente. 5.
Le
adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale
sottoscritto da tutti i componenti presenti. 6.
Per quanto
compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli
2397 e ss,, cod. civ.. TITOLO
IV Patrimonio
e scritture contabili Articolo 22 – Il rendiconto economico 1.
La
redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è
obbligatoria. 2.
Il
consiglio direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che
consuntivo, da sottoporre all’approvazione assembleare. 3.
Il
bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-
finanziaria dell’associazione. 4.
Il
bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria
dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti
degli associati. In occasione della convocazione dell’assemblea ordinaria, che
riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messa a
disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso. 5.
L’intero
consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata
approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea. In questo caso troverà
applicazione quanto disposto dall’articolo 16, comma 2. Articolo 23 - Anno sociale 1.
L’anno
sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31
dicembre di ciascun anno. Articolo 24 – Il patrimonio e divieto di
distribuzione degli utili 1.
Il
patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito: a) dai beni
mobili/immobili proprietà dell’Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o
donazioni; b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti
sia pubblici che privati; c) eventuali fondi di riserva costituiti con le
eccedenze di bilancio. 2.
I mezzi
finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed
eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai proventi
derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione e da eventuali proventi
di natura commerciale. 3.
L’associazione
destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività
statutaria o all’incremento del proprio patrimonio. 4.
È sempre
vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi
e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori,
amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di
recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. 5.
Si applica
l’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D. Lgs. 112/2017. TITOLO
V Dei
lavoratori e volontari Articolo 25 – Lavoratori e volontari 1.
I
lavoratori sportivi dell’Associazione hanno diritto a un trattamento economico
e normativo ai sensi dell’articolo 25, D. Lgs. 36/2021, secondo il principio di
pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui
rapporti di lavoro nell’impresa. 2.
Ai
lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 26, 34 e 35, D. Lgs. 36/2021. 3.
Ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere
amministrativo-gestionale si applica l’articolo 37, D. Lgs. 36/2021. 4.
L’Associazione
può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione
dei giovani atleti ai sensi dell’articolo 30, D. Lgs. 36/2021. 5.
Ricorrendone
i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un
rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai
sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest’ultima si applica
l’eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui
all’articolo 2, comma 1, D. Lgs. 81/2015. 6.
Sono
ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i
dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal
beneficiario. 7.
Per tali
prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese
documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto
sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale
di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito
del percipiente. È prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei
limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia. 8.
Le
prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di
rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro
retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la
propria attività sportiva. 9.
È previsto
in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi
i volontari, in capo all’ente che si avvalga del loro operato, anche mediante
polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del
Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali. TITOLO
VI Disposizioni
finali Articolo 26- I Tesserati 1.
I
tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti
Sportivi a cui l’Associazione è affiliata e sono rappresentati da: a. atleti; b. dirigenti sociali e soci di società affiliate; c. giudici/arbitri; d. dirigenti; e. tecnici, istruttori; f.
altri
tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l’Associazione è Affiliata 2.
L’Associazione,
con l’affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai
tesserati quanto loro necessario per l’esercizio dello sport praticati, con le
stesse modalità previste per i propri Soci. 3.
I
tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata,
in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura
dei costi relativi all’utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento
dell’attività sportiva, formativa, didattica e promozionale. 4.
Il minore
che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta
personalmente il proprio assenso. 5.
Per quanto
non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto
disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D. Lgs. 36/2021. Articolo 27 – Le sezioni – trasformazione –
Terzo settore 1.
L’assemblea,
nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà
più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. 2.
L’assemblea,
a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione
dell’Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva. 3.
L’assemblea
ordinaria potrà deliberare l’iscrizione al registro unico nazionale del terzo
settore. Articolo 28 – Scioglimento 1.
Lo
scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea ai sensi
dell’articolo 13.4 del presente statuto, con esclusione delle deleghe. 2.
Così pure
la richiesta dell’assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto
lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci
con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe. 3.
Il
patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi
dell’articolo 7.1, lettera h), D. Lgs. 36/2021. Articolo 29 - Clausola compromissoria 1.
Le
controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio arbitrale previsto
dai regolamenti dell’ente o federazione a cui l’associazione è affiliata. A tal
fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul
collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti della FSN o EPS di
appartenenza. Articolo 30 - Norma di rinvio 1.
Per quanto
non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto
applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di
settore. STATUTO SOCIALE ALLE DISPOSIZONI DEL D.LGS. 36/21 Il
giorno 12 del mese di novembre dell’anno
2023 alle ore 21.30 presso
la sede legale dell’Associazione Volta Softair team con sede in Stanghella
(PD), via Giuseppe Verdi 22, si è riunita, in
seconda convocazione essendo andata deserta la prima, l’Assemblea Straordinaria
dei soci, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 1.
Comunicazioni del Presidente; 2.
Esame ed approvazione delle modifiche statutarie ai sensi
del D. Lgs. 36/21; 3.
Nomina vicepresidente e segretario; 4.
Varie ed eventuali. Presiede
l’Assemblea il Presidente dell’Associazione Moro Federico il quale chiama, con
il consenso unanime dei presenti il Sig. Costanzi Piero a svolgere le funzioni di Segretario. Il
Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che l’Assemblea è stata
regolarmente convocata ai sensi di Statuto, che sono presenti n. 28 associati in proprio e per delega, Dichiara l’Assemblea
validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all’Ordine
del Giorno. Passando
alla trattazione dell’Ordine del Giorno, il Presidente comunica all’Assemblea
che a decorrere dal 1° luglio 2023 è entrato in vigore il D. Lgs. 36/21 che ha
modificato le clausole statutarie previste dalla legge 289/2002. Pertanto,
al fine di mantenere la qualifica di Associazione Sportiva Dilettantistica e
l’iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche è
necessario approvare alcune modifiche statutarie al fine di rendere lo Statuto
dell’Associazione conforme alle disposizioni dell’art. 7 e ss. del D.
Lgs.36/21. Si
passa al secondo punto all’Ordine del Giorno. Il
Presidente procede alla lettura del nuovo Statuto illustrando le modifiche
apportate in base alle nuove disposizioni legislative. Al
termine della lettura del nuovo Statuto e della relazione del Presidente
prendono la parola alcuni soci per chiedere ulteriori chiarimenti. Al
termine della discussione l’Assemblea, all’unanimità delibera di approvare il
nuovo Statuto sociale che viene allegato al presente Atto e ne forma parte
integrante. Il Presidente provvederà alla registrazione del nuovo
Statuto e a comunicare il nuovo testo a tutti gli Organismi sportivi cui è
affiliata l’Associazione. Si passa al terzo punto all’ordine del giorno per la
nomina del vice presidente e segretario. Si candida per la nomina di
vicepresidente il Sig. Levorato Alex e come segretario Alessandro Corizzato. In presenza dei soci si svolge in votazione semplice la
nomina. Con 27 pareri favorevoli si accetta come Vicepresidente
il sig. Levorato Alex e come tesoriere il Sig. Corizzato Alessandro. Alle ore 23.30, non essendovi altri argomenti all’ordine
del giorno e non avendo altri richiesto la parola il Presidente dichiara chiusa
l’Assemblea.
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